Decreto Legislativo del 2022 numero 149 art. 25


MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 NOVEMBRE 2000, N. 396

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 95, al comma 1, dopo le parole «Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito» sono inserite le seguenti: «al di fuori dei casi di cui all'articolo 98, comma 2-bis,»;
b) all'articolo 98:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime modalità, l'ufficiale dello stato civile procede, inoltre, su istanza di chiunque ne abbia interesse, alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti.»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. L'ufficiale dello stato civile provvede, altresì, su istanza di chiunque ne abbia interesse o del procuratore della Repubblica, alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito, dandone contestuale avviso al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati. Il primo periodo si applica nelle sole ipotesi in cui l'ufficiale dello stato civile dispone di prove documentali della formazione e dei contenuti essenziali dell'atto.»;
3) al comma 3, le parole «la correzione» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti di cui al presente articolo»;
4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Correzione e ricostituzione di atti dello stato civile»;
c) all'articolo 99:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni di cui all'articolo 98 si applicano, altresì, per gli atti di competenza dell'autorità diplomatica o consolare. In tal caso il ricorso in opposizione si propone al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile in cui è stato registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto.»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Correzione e ricostituzione degli atti dell'autorità diplomatica o consolare»;
d) alla rubrica del Titolo XI, la parola «giudiziali» è soppressa.

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