Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 3


CAPO II Principi generali - SEZIONE I Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza (DOVERI DEL DEBITORE)

1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

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