Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 19


CAPO III Procedimento di composizione assistita della crisi (COMPOSIZIONE DELLA CRISI)

1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
2. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese.
(Per l’inserimento del comma 4-bis nel presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

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