Decreto Legislativo del 2017 numero 100 art. 5


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 2016

1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «o agli enti pubblici partecipanti» sono inserite le seguenti: «o allo svolgimento delle loro funzioni»;
b) al comma 7 la parola: «nonché» è soppressa e, dopo le parole: «aree montane» sono inserite le seguenti: «, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili»;
c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.»;
d) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.»;
e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.».

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