Decreto Legislativo del 2017 numero 100 art. 17


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 2016

1. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2017»;
b) al comma 2, dopo le parole: «delle regioni» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea»;
c) al comma 4, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;
d) al comma 6, le parole: «e 19» sono sostituite dalle seguenti: «, 17, 19 e 25»;
e) al comma 10, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»;
f) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti: «12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché la società di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
12-ter. Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.
12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.
12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.
12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.».

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