Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 228


(abrogato) SEZIONE IV Informazioni (INFORMAZIONI A COLORO CHE HANNO CHIESTO UNA QUALIFICAZIONE) (art. 49, parr. 3, 4, 5, direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)

[1. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo termine. Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi dalla sua presentazione, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi dalla presentazione, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.
2. I richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 232, comma 3.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono disporre l'esclusione da tale sistema di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 232, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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