Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 112-bis


(abrogato) CONSULTAZIONE PRELIMINARE PER I LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 20 MILIONI DI EURO

[1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.
(Articolo inserito dall'art. 44, comma 8, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 44, comma 9, del medesimo D.L. 201/2011)]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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