Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 74


ESPORTAZIONE DI BENI CULTURALI DAL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'allegato A è disciplinata dal regolamento CE e dal presente articolo.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, dall'art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2)
2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione europea; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione.
(Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2)
3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per un anno. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre quarantotto mesi dal rilascio di quest'ultimo.
(Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2 e dall'art. 1, comma 175, lett. i), L. 4 agosto 2017, n. 124)
4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
(Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CE, per la durata di validità della licenza medesima.
(Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2)

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