Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 39


INTERVENTI CONSERVATIVI SU BENI DELLO STATO
1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori.
(Comma così modificato dal numero 1) della lettera s) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune e alla città metropolitana.
(Comma così modificato dal numero 1) della lettera s) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)

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