Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 155


VIGILANZA
1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero.
(Comma così modificato dall'art. 23, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157)
2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti.
(Comma aggiunto dalla lettera ee) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12.
(Comma aggiunto dalla lettera ee) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)

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