Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 145


COORDINAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.
(Comma così modificato dai numeri 1) e 2) della lettera r) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
(Comma così modificato prima dall'art. 15, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dal numero 3) della lettera r) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
(Comma così modificato prima dall'art. 15, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dal numero 4) della lettera r) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
(Comma così sostituito dal numero 5) della lettera r) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 145"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti