CAPO II Individuazione dei beni paesaggistici (IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO) 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
(Lettera così modificata dal numero 1) della lettera f) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
(Lettera così modificata prima dall'art. 6, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dal numero 2) della lettera f) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
(Lettera così modificata dal numero 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)