Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 116


TUTELA DEI BENI CULTURALI CONFERITI O CONCESSI IN USO
1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5.
(Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. ii), del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 156)

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