abrogato
GARANZIE PER I DATI GIUDIZIARI[1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.
(Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35)]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo III)