Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 116


CAPO IV Istituti di patronato e di assistenza sociale (CONOSCIBILITÀ DI DATI SU MANDATO DELL'INTERESSATO)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato dall'interessato medesimo.
(Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

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