TELELAVORO, LAVORO AGILE E LAVORO DOMESTICO (Rubrica così sostituita dall’art. 9, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico del telelavoro e del lavoro agile il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
(Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.