Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 63


abrogato ATTESTATI DI AUTENTICITÀ E DI PROVENIENZA
[1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico ha l'obbligo di porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti medesimi, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione.
2. All'atto della vendita i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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