Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 53


VIGILANZA REGOLAMENTARE

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).
(Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297)
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.
(Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione)
2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali.
(Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione)
3. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.
(Lettera così sostituita prima dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 239, a decorrere dal 13 gennaio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 239/2010)
4. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonchè dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.
(Comma prima modificato dall'art. 9.15, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi così sostituito dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e dal comma 4 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)
4-bis. [Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:
a) dell'entità del patrimonio della banca;
b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;
c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia].
(Comma aggiunto dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi abrogato dal comma 4 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.
(Comma aggiunto dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262)
4-quater. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.
(Comma aggiunto dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi così modificato dal comma 4 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)

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