Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 120-septiesdecies


REMUNERAZIONI E REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.
2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalità adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo nonché prestare servizi di consulenza.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.
(Articolo inserito dall’ art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, che ha inserito l’intero Capo I-bis; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016)

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