Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 120-septies


PRINCIPI GENERALI

1. Il finanziatore e l'intermediario del credito, nell'ambito delle attività disciplinate dal presente capo:
a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori;
b) basano la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.
(Articolo inserito dall’ art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, che ha inserito l’intero Capo I-bis; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016)

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