Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 120-octiesdecies


PRATICHE DI COMMERCIALIZZAZIONE ABBINATA

1. E' vietata l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente.
2. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del consumo.
(Articolo inserito dall’ art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, che ha inserito l’intero Capo I-bis; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016)

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