Decreto Legge del 2020 numero 18 art. 18


RIFINANZIAMENTO FONDI

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dal presente Titolo e da quelli di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, è incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco “COV 20”, garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione è tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.
2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, per le verifiche dell'equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2019, per l'anno 2020 il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio è differito al 30 giugno.
3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.650 milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo 6, comma 10.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

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