Decreto Legge del 2020 numero 18 art. 101


MISURE URGENTI PER LA CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA DELLE UNIVERSITÀ E DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA

1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. E’ conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
2. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della medesima legge n. 240 del 2010, nonché ai fini della valutazione, di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, per l'attribuzione della classe stipendiale successiva.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240 del 2010 nonché ai fini della valutazione di cui al comma 5, del medesimo articolo 24 delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle attività di ricerca svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lett. b).
4. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, le attività formative ed i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
5. Le attività formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell'apprendimento nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.
6. Con riferimento alle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, formate, per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, i lavori riferiti al quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono, in deroga all'articolo 8 del citato D.P.R. n. 95 del 2016, entro il 10 luglio 2020. E’ conseguentemente differita al 11 luglio 2020 la data di scadenza della presentazione delle domande nonché quella di avvio dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della Legge 240/2010, restano in carica fino al 31 dicembre 2020. In deroga all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di dell'abilitazione scientifica nazionale 2020- 2022 è avviato entro il 30 settembre 2020.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.

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