Decreto Legge del 2020 numero 18 art. 105


ULTERIORI MISURE PER IL SETTORE AGRICOLO

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole «quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «sesto grado». Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

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