Decreto Legge del 2019 numero 162 art. 8-bis


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI MAGISTRATURA ONORARIA

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: «Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 15 agosto 2025»;
b) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)

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