Decreto Legge del 2019 numero 162 art. 17-bis


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.
2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)

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