Decreto Legge del 2019 numero 162 art. 18


MISURE URGENTI PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE E LA FUNZIONALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEI PICCOLI COMUNI

1. All'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.».
1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole: «commi 1 e 4» sono inserite le seguenti: «nonché al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici».
(Comma inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)
1-ter. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
b) il comma 12 è abrogato;
c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti»;
d) al comma 14, dopo le parole: «pubblico impiego» sono inserite le seguenti: «e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)».
(Comma inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)
1-quater. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici» sono sostituite dalle seguenti: «. Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici».
(Comma inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)
1-quinquies. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla nomina della nuova commissione secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1-quater del presente articolo.
(Comma inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)
1-sexies. Al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici.
(Comma inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
(Comma inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali, comprese le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e contabile». Conseguentemente, all'articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) le tipologie di azioni dirette a incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei;».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)
2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni strutturalmente deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell'anno in corso, reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)

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