Decreto Legge del 2019 numero 162 art. 11-ter


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI

1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subìto modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)

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