Decreto Legge del 2019 numero 162 art. 11-bis


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2016, N. 243, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2017, N. 18, CONCERNENTI L'AGENZIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO IN PORTO E PER LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;
b) al comma 7, le parole: «e 8.064.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 11.200.000 euro per l'anno 2020».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2019 numero 162 art. 11-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti