Decreto Legge del 2019 numero 162 art. 38


FONDO LIQUIDITÀ PER ENTI IN RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

1. Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII della parte seconda del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è assegnata mediante decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019. In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)
3. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)

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