Decreto Legge del 2019 numero 162 art. 19-ter


PAGAMENTO DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DALLE FORZE DI POLIZIA E DAL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2019 è autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)

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