Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 6


PREVENZIONE DELLE FRODI NEL SETTORE DEI CARBURANTI

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 940, le parole “commi 937, 938 e 939” sono sostituite dalle seguenti: “commi 937 e 938” e le parole “di cui al comma 942 o che presti idonea garanzia” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia”;
b) nel comma 941:
1) le parole da “Le disposizioni” fino a “in consumo o estratti;” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti;”;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il predetto limite di capacità di 3000 metri cubi può essere rideterminato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze.”;
c) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti: “941-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 941-ter, l'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, non è consentito per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma 937.
941-ter. L'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico, da soggetti diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA, e dai destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del predetto testo unico nonché da soggetti diversi da quelli di cui al comma 945 del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di cui al presente comma.”;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
d) dopo il comma 943 è inserito il seguente: ”943-bis. Al fine di agevolare l'attività di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza, le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione della medesima Agenzia e della predetta Guardia di finanza, su richiesta, senza oneri per l'erario, i dati in possesso delle suddette società rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici.”.
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 19 dicembre 2019 n. 157:
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 940, le parole “commi 937, 938 e 939” sono sostituite dalle seguenti: “commi 937 e 938” e le parole “di cui al comma 942 o che presti idonea garanzia” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia”;
b) nel comma 941:
1) le parole da “Le disposizioni” fino a “in consumo o estratti;” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti;”;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il predetto limite di capacità di 3000 metri cubi può essere rideterminato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze.”;
c) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti: “941-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 941-ter, l'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, non è consentito per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma 937.
941-ter. L'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico, da soggetti diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA e dai destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del predetto testo unico nonché da soggetti diversi da quelli di cui al comma 945 del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di cui al presente comma.”;
d) dopo il comma 943 è inserito il seguente: ”943-bis. Al fine di agevolare l'attività di controllo dell'Agenzia dogane e monopoli e della Guardia di finanza, le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione della medesima Agenzia e della predetta Guardia di finanza, su richiesta, senza oneri per l'erario, i dati rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici in possesso delle suddette società.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020. ]

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