Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 40-bis


NORME IN MATERIA DI CONDIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEL MATERIALE ROTABILE

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:
a) anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti;
b) anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti;
c) anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti;
d) anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)

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