DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE AI VEICOLI ELETTRICI E A MOTORE IBRIDO UTILIZZATI DAGLI INVALIDI1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico”.
2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel” sono sostituite dalle seguenti: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico”.
3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel” sono sostituite dalle seguenti: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico”.
4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)