RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “tesoreria della provincia” sono inserite le seguenti: “o della città metropolitana”;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione”.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)