Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 32-quinquies


TRATTAMENTO FISCALE DELLE CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale n. 13 del 1998.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)

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