REGIME TRIBUTARIO DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI1. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “dalla stessa esercitate non in regime di impresa” sono sostituite dalle seguenti: “e strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa, anche in deroga alle disposizioni agevolative riguardanti tali tributi”.
2. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, valutate in 1 milione di euro per l'anno 2019 e in 490.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)