Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 58-bis


INVESTIMENTI DEI FONDI PENSIONE NEL CAPITALE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

1. Ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, investano, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, può essere concessa, nei limiti della dotazione della sezione speciale di cui al presente comma, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte della concessione della garanzia è richiesta una commissione di accesso a parziale copertura delle spese del Fondo. A tal fine è istituita una sezione speciale del predetto Fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, nel rispetto della normativa europea, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma 1. La garanzia non afferisce all'entità della prestazione pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono individuate le iniziative di cui al comma 1.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale anche delle analisi, degli studi, delle ricerche e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza Italia”, istituito in data 21 febbraio 2011, cui partecipano anche i rappresentanti delle associazioni dei fondi pensione. Al predetto Comitato è attribuito altresì il compito di coadiuvare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione e il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi. Al Comitato è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.
5. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 è stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si provvede:
a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)

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