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INCENTIVI PER L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI ANTIABBANDONO 01. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020”. (Comma premesso dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 1° ottobre 2018, n. 117: le parole “agevolazioni fiscali” sono sostituite dalle seguenti: “agevolazioni, anche nella forma di contributi,”. 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 296 è sostituito con il seguente: “296. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo ed è autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, per gli anni 2019 e 2020, consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, della somma di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.”. (Comma così modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) 2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. (Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) [Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 19 dicembre 2019 n. 157: 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 1° ottobre 2018, n. 117: le parole “agevolazioni fiscali” sono sostituite dalle seguenti: “agevolazioni, anche nella forma di contributi,”. 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 296 è sostituito con il seguente: “296. Per le finalità di cui dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporto un apposito fondo ed è autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, per l'anno 2019 e 2020, consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, della somma di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.”. ]