Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 50


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLA P.A.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 857 è abrogato;
b) al comma 861:
1) le parole: “i tempi di pagamento e ritardo” sono sostituite dalle seguenti: “gli indicatori”;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+.”;
(Numero così modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
c) al comma 862, le parole “Entro il 31 gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 28 febbraio”.
2. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: “30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio”.
3. Entro il 1° luglio 2020 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della medesima legge n. 196 del 2009, sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura. Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, per le medesime amministrazioni viene meno l'obbligo di comunicazione mensile di cui all'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 855, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020)
3-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “e ai principi generali” sono sostituite dalle seguenti: “e ai soli princìpi generali” e dopo le parole: “della spesa” sono inserite le seguenti: “pubblica ad essi relativi”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 19 dicembre 2019 n. 157:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 857è abrogato;
b) al comma 861:
1) le parole: “i tempi di pagamento e ritardo” sono sostituite dalle seguenti: “gli indicatori”;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+.”;
c) al comma 862, le parole “Entro il 31 gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 28 febbraio”.
2. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: “30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio”.
3. Entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della medesima legge n. 196 del 2009, sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura. Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, per le medesime amministrazioni viene meno l'obbligo di comunicazione mensile di cui all'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. ]

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