Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 49


REVISIONE PRIORITÀ INVESTIMENTI

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 134 dopo le parole “del territorio” sono aggiunte le seguenti: “nonché per interventi sulla viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati”;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
b) al comma 135, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale” e dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
“c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
c-quater) infrastrutture sociali;
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.”.
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
1-bis. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: “L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi” sono inserite le seguenti: “e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit,”;
b) all'articolo 95, il comma 13 è sostituito dal seguente:
“13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 19 dicembre 2019 n. 157:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 134 dopo le parole “del territorio” sono aggiunte le seguenti: “nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati”;
b) al comma 135, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché per interventi in viabilità e trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale” e dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
“c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
c-quater) per infrastrutture sociali;
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.”. ]

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 49"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti