Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 48


ADEGUAMENTO BANCA DATI DI RIFERIMENTO RENDICONTO DI GESTIONE COMUNI

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 228, comma 5, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 243:
1) al comma 5, primo periodo, le parole: “certificato di bilancio di cui all'articolo 161” sono sostituite dalle seguenti: “rendiconto della gestione”; al secondo periodo, le parole: “Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile” sono sostituite dalle seguenti: “Ove non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, nella banca dati dei certificati di bilancio del Ministero dell'interno.”;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento: a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione; b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione.”.
2. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.”.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 48"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti