Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 47


DISPOSIZIONI SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, la parola “2018” è sostituita con la seguente: “2020”;
2) alla lettera c), le parole “secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalla seguente: “2021”;
b) il comma 2-bis è sostituto dal seguente: “2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in sede di saldo a partire dall'anno 2020 a seguito di apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alle Regioni, a pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni in analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini del riparto del saldo 2019 si terrà conto dei soli dati a consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario con le modalità e i tempi di cui al precedente periodo e con le medesime penalità in caso di inadempienza.”;
c) al comma 4, la parola “Nelle” è sostituita con le parole “A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle”;
d) al comma 6, le parole “novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “l'anno 2020”, le parole “e non oltre i successivi centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “l'anno 2021” e le parole “i predetti centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “l'anno 2021”;
e) al comma 8, le parole “, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018” sono soppresse.
1-bis. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, all'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché, fino al 31 dicembre 2020, per i veicoli aventi particolari specifiche dimensionali già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 19 dicembre 2019 n. 157:
1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, la parola “2018” è sostituita con la seguente: “2020”;
2) alla lettera c), le parole “secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalla seguente: “2021”;
b) il comma 2-bis è sostituto dal seguente: “2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in sede di saldo a partire dall'anno 2020 a seguito di apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alle Regioni, a pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni in analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini del riparto del saldo 2019 si terrà conto dei soli dati a consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario con le modalità e i tempi di cui al precedente periodo e con le medesime penalità in caso di inadempienza.”;
c) al comma 4, la parola “Nelle” è sostituita con le parole “A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle”;
d) al comma 6, le parole “novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “l'anno 2020”, le parole “e non oltre i successivi centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “l'anno 2021” e le parole “i predetti centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “l'anno 2021”;
e) al comma 8, le parole “, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018” sono soppresse. ]

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