Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 39


CAPO IV Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia (MODIFICHE DELLA DISCIPLINA PENALE E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI)

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole “un anno e sei mesi a sei” sono sostituite dalle seguenti: “quattro a otto”;
b) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”;
c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole “un anno e sei mesi a sei” sono sostituite dalle seguenti: “tre a otto”;
d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole: “uno a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “due anni a quattro anni e sei mesi”;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
e) all'articolo 4, comma 1 lettera a), la parola “centocinquantamila” è sostituita dalla seguente: “centomila”;
f) all'articolo 4, comma 1 lettera b), la parola “tre” è sostituita dalla seguente: “due”;
g) all'articolo 4, comma 1-ter, la parola: “singolarmente” è sostituita dalla seguente: “complessivamente”;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
h) all'articolo 5, comma 1, le parole: “un anno e sei mesi a quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “due a cinque anni”;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: “un anno e sei mesi a quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “due a cinque anni”;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
l) all'articolo 8, comma 1, le parole “un anno e sei mesi a sei” sono sostituite dalle seguenti: “quattro a otto”;
m) all'articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”;
n) all'articolo 10, le parole “un anno e sei mesi a sei” sono sostituite dalle seguenti: “tre a sette”;
[o) all'articolo 10-bis, la parola “centocinquantamila” è sostituita dalla seguente: “centomila”;]
(Lettera soppressa dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
[p) all'articolo 10-ter, la parola “duecentocinquantamila” è sostituita dalla seguente: “centocinquantamila”;]
(Lettera soppressa dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
q) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:
“Art. 12-ter (Casi particolari di confisca). - 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2”;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
q-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: “di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “2, 3,”.
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(Comma inserito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:
“Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 19 dicembre 2019 n. 157:
1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole “un anno e sei mesi a sei” sono sostituite dalle seguenti: “quattro a otto”;
b) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”;
c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole “un anno e sei mesi a sei” sono sostituite dalle seguenti: “tre a otto”;
d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole “uno a tre” sono sostituite dalle seguenti: “due a cinque”;
e) all'articolo 4, comma 1 lettera a), la parola “centocinquantamila” è sostituita dalla seguente: “centomila”;
f) all'articolo 4, comma 1 lettera b), la parola “tre” è sostituita dalla seguente: “due”;
g) il comma 1-ter dell'articolo 4 è abrogato;
h) all'articolo 5, comma 1, le parole “un anno e sei mesi a quattro” sono sostituite dalle seguenti: “due a sei”;
i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole “un anno e sei mesi a quattro” sono sostituite dalle seguenti: “due a sei”;
l) all'articolo 8, comma 1, le parole “un anno e sei mesi a sei” sono sostituite dalle seguenti: “quattro a otto”;
m) all'articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”;
n) all'articolo 10, le parole “un anno e sei mesi a sei” sono sostituite dalle seguenti: “tre a sette”;
o) all'articolo 10-bis, la parola “centocinquantamila” è sostituita dalla seguente: “centomila”;
p) all'articolo 10-ter, la parola “duecentocinquantamila” è sostituita dalla seguente: “centocinquantamila”;
q) dopo l'articolo 12-bis, è inserito il seguente:
“Art. 12-ter (Casi particolari di confisca). -1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente decreto, diversi da quelli previsti dagli articoli 10-bis e 10-ter, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1;
c) l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis;
d) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
e) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater;
f) l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
g) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2;
h) è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10.”.
2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:
“Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari). - 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.”.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. ]

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