Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 32


CAPO III Ulteriori disposizioni fiscali (ADEGUAMENTO A SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE DEL 14 MARZO 2019, CAUSA C-449/17)

1. All'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: “a titolo personale” sono aggiunte le seguenti: “. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;”.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
1-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
(Comma inserito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
[2. Le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.]
(Comma soppresso dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
3. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo, per effetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2019, causa C-449/17.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
4. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è abrogata la lettera q). Per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° gennaio 2020.


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 19 dicembre 2019 n. 157:
1. All'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole “e quelle didattiche di ogni genere, anche” sono sostituite con le parole “, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e quelle”.
2. Le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.
3. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17.
4. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è soppressa la lettera q). Per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° gennaio 2020. ]

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