Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 13


TRUST

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), dopo le parole “anche se non residenti” sono aggiunte le seguenti: “, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73”;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)
b) all'articolo 45, dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente: “4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.”.
2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 9, commi 4, lettera a), e 6, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;”.


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 19 dicembre 2019 n. 157:
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), dopo le parole “anche se non residenti” sono aggiunte le seguenti: “, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73”;
b) all'articolo 45, dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente: “4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.”.
2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 9, commi 4, lettera a), e 6, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;”. ]

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 13"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti