Presupposti della gestione di affari altrui



Il riscontro dei requisiti della gestione di affari altrui ( negotiorum gestio: art. 2028 cod. civ. ) e la conseguente insorgenza delle obbligazioni distintamente sorgenti in capo al gestore ed al dominus sono subordinate alla sussistenza di determinati presupposti. Anzitutto si pone un elemento per così dire immanente rispetto alla figura: si deve trattare dello svolgimento di un'attività svolta nell'interesse del dominus, il che non si riscontra tutte le volte in cui il gestore abbia un interesse proprio, talvolta addirittura contrastante o potenzialmente contrapposto a quello del dominus stesso (Cass. Civ. Sez. III, 7278/97 ; Cass. Civ. Sez. III, 2577/85 ).

Venendo ad analizzare i requisiti normativi, sotto un primo profilo il dominus deve risultare impedito in relazione al compimento di un determinato atto. Si deve trattare di una situazione di assenza tale da poter determinare, in relazione all'atto da compiere, un potenziale danno per l'interessatonota1 . Non varrebbe ad esempio ad integrare tale requisito la particolare complessità che assume la formazione della volontà di un ente. Dunque non potrebbe il gestore allegare le lungaggini procedurali afferenti a tale aspetto onde ritenere esistente l'impedimento (Cass. Civ. Sez. I, 11061/93 ).

Il gestore non deve essere vincolato in ordine all'attività che viene a svolgere nell'interesse del dominus : essa deve essere spontaneamente assunta (Cass. Civ. Sez. II, 6499/88 ) nota2. Questo aspetto vale a differenziare la gestione d'affari rispetto ad altre figure nelle quali esiste un obbligo giuridico a porre in essere una determinata condotta nell'interesse di un altro soggetto (quale ad esempio il mandato).

L'attività del gestore non deve inoltre contrastare con un divieto posto dal dominus , il quale abbia preventivamente escluso un'ingerenza nella propria sfera giuridica. La prohibitio domini può derivare da un espresso divieto o anche tacitamente, da una condotta concludente (Cass. Civ. Sez. II, 3143/84 ).

E' infine necessario che la gestione si prospettasse, almeno in relazione al momento iniziale, come utile ( utiliter coeptum) nota3. Non risulta indispensabile che l'affare sia stato in ogni caso condotto utilmente, non essendo possibile a priori diagnosticare l'esito di una determinata operazione. D'altronde, qualora la legge richiedesse che l'affare fosse condotto sempre e comunque proficuamente per il dominus, ne risulterebbe paralizzata qualsiasi iniziativa del gestore. Quest'ultimo infatti, non potendo prevedere con sicurezza il risultato pratico del proprio intervento, si asterrebbe prudenzialmente dall'operare, per non subire il rischio conseguente all'inefficacia degli atti di gestione nei confronti del dominus. E' per questo motivo che, ai fini della figura in esame, risulta sufficiente che venga compiuto un giudizio prognostico: basta che l'affare possa dirsi utilmente iniziato secondo le comuni regole della diligenza e della prudenza (Cass. Civ. Sez. II, 1365/89 ; Cass. Civ. Sez. III, 4821/80 ).

Note

nota1

Contra Breccia, Della gestione di affari altrui, in Comm. cod. civ. dir. da Cendon, vol. IV, 1999, p. 1922. L'A. sostiene che non è necessaria la lontananza dell'interessato o la sua impossibilità di provvedere, ma è sufficiente la sua inerzia accompagnata dalla mancata opposizione all'intervento altrui. La giurisprudenza è giunta ad ammettere che è sufficiente la non opposizione dell'interessato (Cass. Civ. Sez. III, 35/70 ).
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nota2

Conforme Aru, Della gestione di affari altrui, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, pp. 4 e ss.
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nota3

Conforme Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1994, p. 147. Secondo l'A. rileva anche l'utilità apparente, poiché l'intervento è giustificato se, secondo la valutazione di una persona normalmente diligente, esso appariva vantaggioso per il dominus.
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Bibliografia

  • ARU, Della gestione di affari altrui, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1981
  • BRECCIA , Della gestione di affari altrui, Torino, Comm.cod.civ. a cura di Cendon, IV, 1999

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