Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 79


SEMPLIFICAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE

[1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente comma:
«La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.».]
(Articolo soppresso dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)

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