Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 10


LIBERALIZZAZIONE DELL'ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE TECNOLOGIA WIFI E DELL'ALLACCIAMENTO DEI TERMINALI DI COMUNICAZIONE ALLE INTERFACCE DELLA RETE PUBBLICA

(Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)

1. L'offerta di accesso ad internet al pubblico è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address).
2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l'offerta di accesso ad internet non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è soppresso;
b) all'articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato.».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 10"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti