Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 7


IMPRESE MISTE PER LO SVILUPPO

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:
«1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale delle imprese italiane nelle imprese miste.».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)
1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione L. 9 agosto 2013, n. 98:
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:
«1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste.».]

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 7"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti